Auto storiche: ecco le regole che cambiano
Revisione ogni due anni e procedure più chiare per ottenere i documenti di circolazione. Sarà più facile possedere una "veterana"
Aria nuova per le "storiche". In questi giorni è in corso di pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale, il nuovo Decreto ministeriale che dispone le revisioni periodiche dei veicoli considerati di interesse storico e collezionistico e le reimmatricolazioni.
Riguardo alle nuove normative, sono da segnalare due importanti novità. La revisione, che si adegua ai regolamenti per le vetture "moderne" e diventa, perciò, biennale anziché annuale come era in precedenza. E la possibilità di ritargare il veicolo storico, anche se questo è stato radiato d'ufficio, sia stato già demolito per volontà di un precedente proprietario o non abbia più alcun documento ("veicoli sconosciuti").
Un veicolo è storico se ha questi requisiti
Per accedere alle nuove normative, è necessario che il veicolo sia classificato come storico. Deve, cioè, avere almeno 20 anni dalla data di costruzione. Inoltre, deve essere iscritto a uno dei club federati con l'ASI (Automotoclub Storico Italiano) o a uno dei Registri storici dell'ASI: Italiano Alfa Romeo, Italiano Fiat, Storico Lancia, il passo necessario per l'ottenimento dello status di veicolo storico e la fruizione dei vantaggi assicurativi che ne derivano.
Per l'iscrizione, occorre presentare un certificato di rilevanza storica e collezionistica, suddiviso in diverse sezioni che riportano i dati del possessore, la data di costruzione e di prima immatricolazione (quest'ultima se disponibile) del veicolo, i dati generali e identificativi e le caratteristiche tecniche e l'indicazione (annotata dalle ditte di autoriparazione) delle eventuali parti sostituite non conformi a quelle d'origine.
Revisione: ogni due anni, come le comuni auto
Questa "voce" riguarda una delle novità di maggiore interesse della normativa pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, e compare nell'articolo 9 del Decreto. In esso si legge che i veicoli considerati di interesse storico e collezionistico sono sottoposti a revisione biennale (e non più annuale), entro il mese di rilascio della carta di circolazione, oppure entro il mese che corrisponde a quello nel quale è avvenuta l'ultima revisione.
La revisione può essere effettuata, oltre che agli Uffici della Motorizzazione civile, anche nei centri autorizzati. Questa normativa riguarda tutti i veicoli storici, compresi quelli costruiti prima del 1 Gennaio 1960.
Le modalità del collaudo sono le stesse dei veicoli moderni: accertamento dei dati di identificazione e controllo della loro corrispondenza alle caratteristiche costruttive previste dalle norme in vigore alla data di costruzione del veicolo da revisionare, e controllo dei dispositivi imposti dalle norme di circolazione.
Può, tuttavia, capitare di acquistare una vettura radiata o demolita, o che abbia solo il libretto o solo le targhe, o che provenga dall'estero, o che non sia mai stata immatricolata prima. In questi casi, la procedura per poter circolare risulta semplificata rispetto a prima.
Il colpo di fortuna: un veicolo da immatricolare
Se si vuole circolare con un veicolo storico ma mai immatricolato bisogna prima di tutto iscrivere l'auto al Registro ASI. Perché questo sia possibile, bisogna sottoporre il veicolo a una "verifica" delle sue parti meccaniche, elettriche e di carrozzeria e farsi rilasciare una dichiarazione di avvenuto lavoro da ciascuna ditta.
Il secondo passo è una autocertificazione relativa alla corretta conservazione del veicolo, che contiene la data e il luogo di ritrovamento e le modalità di conservazione.
Con i documenti ottenuti, si sottopone il veicolo alla revisione. La domanda va inoltrata al Centro Prova Autoveicoli (CPA) se la vettura è stata costruita prima del 1 Gennaio 1960; dopo questa data, all'Ufficio della Motorizzazione civile.
Se va tutto bene, cioè se il collaudo è stato superato, la Motorizzazione consegna al proprietario i documenti di circolazione e le targhe.
L'auto è stata radiata? Si procede così
Questa "voce" contempla tre possibilità: che la vettura sia stata radiata d'ufficio; che sia stata ritirata dalla circolazione e custodita in una area privata; che sia stata portata in demolizione.
Nel primo caso, assieme alla dichiarazione dell'avvenuto "restauro" e alla dichiarazione del nuovo proprietario sulla corretta conservazione del veicolo, vanno indicati anche gli anni trascorsi dalla data di cancellazione dal PRA.
Nel secondo e nel terzo caso, per ottenere il nuovo libretto e le nuove targhe, si presenta anche l'estratto cronologico del PRA, o il certificato di cancellazione e, per i veicoli cancellati dal 30 Giugno 2008, anche l'indicazione del "centro di raccolta" (demolitore) al quale sono stati consegnati. Se si possiedono le vecchie targhe, queste possono essere riattivate con l'annotazione sul "libretto" originario della dicitura "Riammesso alla circolazione in data...". In caso contrario, la Motorizzazione emette un nuovo libretto e nuove targhe
E se non si sa da dove provenga la "storica"?
Tecnicamente, si chiama "veicolo di origine sconosciuta". Per poter circolare nuovamente su strada, la vettura deve ottenere un nuovo libretto e una nuova targa. Va, quindi, sottoposta a revisione.
Le modalità non cambiano: si porta l'auto in officina per il controllo delle sue parti e l'eventuale sostituzione di alcuni componenti. L'autoriparatore fa una dichiarazione scritta di avvenuto lavoro. Il proprietario formula una dichiarazione sulla corretta conservazione del veicolo. Si passa, quindi, alla revisione, che se superata dà diritto alla circolazione.
Se la "veterana" proviene dall'estero
Se si è acquistata una vettura storica fuori dai confini nazionali, si può circolare, ma occorre essere in possesso dei documenti esteri d'origine, per procedere alla "nazionalizzazione", anche fiscale, del veicolo. Altrimenti, l'auto è considerata "di origine sconosciuta".
Il procedimento è lo stesso degli esempi precedenti: dichiarazione scritta delle officine che hanno controllato ed eventualmente riparato la vettura; autocertificazione che dichiara la corretta conservazione del veicolo.
Si accede, quindi, alla revisione (di competenza sempre del CPA o dell'UMC a seconda se il veicolo sia costruito prima o dopo il 1 Gennaio 1960), che viene effettuata assieme alla presentazione del certificato di rilevanza storica e collezionistica e della documentazione originaria del veicolo (i documenti esteri).
Se il collaudo viene superato, la Motorizzazione trattiene le targhe d'origine e i documenti esteri e il veicolo è pronto per circolare. Ultima formalità, a cura del nuovo proprietario: bisogna informare lo Stato dal quale proviene il veicolo dell'avvenuta nuova immatricolazione in Italia.
segnalazione da motori .it
Bollo veicoli Storici
Bollo veicoli storici: Art. 63 legge 342 novembre 2000. Tutte le auto e le moto costruite da almeno 30 anni sono esenti dal pagamento della tassa di possesso nel caso in cui non siano usati. Nel caso di utilizzo su strada sono soggetti ad una tassa forfettaria (tassa di circolazione) di € 28.40 per le auto e di € 11.36 per le moto (Regione Liguria). Il bollo può essere pagato negli uffici dell' ACI, in tabaccheria, alle poste. Nel caso in cui negli uffici ACI o in tabaccheria un veicolo non risulti o risulti con bollo non ridotto, può essere pagato alla posta c/c. n° 7179
Per quanto riguarda le auto e le moto costruite tra i 20 e i 30 anni, hanno diritto ad usufruire dell'art. 63 della legge 342 novembre 2000 i veicoli iscritti al registro storico dell' A.S.I. (attestato storicità) e F.M.I.
REVISIONI - CINTURE DI SICUREZZA - BOLLINO BLU
I veicoli storici devono essere sottoposti a revisione come qualsiasi altro veicolo. In particolare le auto reimmatricolate perché radiate o di provenienza estera dovranno essere revisionate una prima volta dopo quattro anni dalla loro reimmatricolazione.
Le auto iscritte all' A.S.I. in qualsiasi modo (omologate - reimmatricolate - con attestato di iscrizione) sono esentate dal "bollino blu" (esame dei gas di scarico) (d.l. 285/92). Obbligo del montaggio e dell'uso delle cinture di sicurezza per tutte le auto predisposte fin dall'origine con specifici punti di attacco. Le auto senza predisposizione sono esentate dalle cinture di sicurezza.
Quote bolli per veicoli Storici dal 1° gennaio 2007
Regione Liguria Regione Piemonte
Per le AUTO Storiche con più di 30 anni - .......................Euro 28,40 ...................Euro 30,00
Per le MOTO Storiche con più di 30 anni - ......................Euro 11,36 ...................Euro 20,00
AUTO da 20 a 30 anni con Attestato di Storicità (A.S.I.) Euro 28.40 ...................Euro 30,00
MOTO da 20 a 30 anni con Attestato di Storicità (A.S.I.) Euro 11.36 ..................Euro 20,00
Per la LIGURIA -Vi ricordiamo di fare il versamento intestato alla
Regione Liguria tasse automobilistiche veicoli d'epoca
Art. 63 Legge 342 novembre 2000
c/c postale n° 7179
P.S. Per le quote "BOLLI STORICI" delle altre REGIONI è opportuno chiedere l'importo all'Ufficio delle Entrate della propria città
Libera Circolazione a Genova per i Veicoli Storici Certificati A.S.I.
Vedi Delibera:
AGGIORNAMENTO DELL'ORDINANZA SINDACALE N° 440/2006 RELATIVA ALLA LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE PER ALCUNE TIPOLOGIE DI AUTOVEICOLI AL FINE DI PREVENIRE E RIDURRE L'INQUINAMENTO ATMOSFERICO, A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA. "Autoveicoli di interesse storico o collezionistico"
IL SINDACO
Su proposta dell'Assessore alla Mobilità Urbana Arcangelo Merella:
Premesso
Che con Ordinanza Sindacale n° 440/2006 veniva ribadito il divieto di circolazione nella zona già individuata dalla precedente Ordinanza n° 338/2001 nota come "Ordinanza benzene" a tutti gli autoveicoli immatricolati prima del 01-01-1993, dalle ore 08 alle 19 di tutti i giorni feriali esclusi i prefestivi:
Che l'atto in questione escludeva dal divieto di cui sopra i veicoli d'interesse storico o collezionistico regolarmente iscritti nei "registri nazionali dei veicoli storici"
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Comune di Genova
Ordinanza del Sindaco N° 34 T del 06-04-2007
Visti i Provvedimenti del Sindaco n° 320 del 01-07-2002 e n° 348 del10-07-2002 con i quali l'Assessore al Traffico e Mobilità Urbana viene delegato all'adozione degli atti relativi alla regolamentazione della circolazione stradale.
ORDINA
L' Ordinanza Sindacale n° 440/2006 viene modificata al penultimo punto dell'elenco dei mezzi esclusi dal divieto, come segue:
(omissis)..
- i veicoli di interesse storico e collezionistico regolarmente inseriti nei "registri nazionali dei veicoli storici", e puntualmente iscritti ed identificati da uno dei Registri Storici, nonché i veicoli d'epoca diretti alla partecipazione di manifestazioni - Art. 60 D.Lgs. 30 aprile 1992, n° 285
Art. 152
(decreto legislativo 30-04-1992 N° 285 - Codice della strada)
Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli
(2)
1. Fuori dai centri abitati, durante la marcia dei veicoli a motore, ad eccezione dei veicoli iscritti nei registri A.S.I., Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico F.M.I., è obbligatorio l'uso delle luci di posizione, dei proiettori anabbaglianti e, se prescritte, delle luci della targa e delle luci di ingombro. Durante la marcia, per i ciclomotori ed i motocicli è obbligatorio l'uso dei predetti dispositivi anche nei centri abitati. Fuori dei casi indicati dall'articolo 153 comma 1, in luogo di questi dispositivi, se il veicolo ne è dotato, possono essere utilizzate le luci di marcia diurna.
(3)
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
(1)
da Euro 33,60 a Euro 137,55.
(1) Importo della sanzione, in vigore dal 01-01-2003 fino al 31-12-2004, così adeguato con decreto del Ministro della giustizia 24-12-2002 ( in "codice della strada" pag. 195.00.01 ) ai sensi dell'art. 195 C.D.S.
(2) Comma così modificato dalla legge 01-08-2003, N° 214 Di conversione del D.L. 27-06-2003, N° 151 ( in "codice della strada pag. E. 162 ) di cui si riporta il testo iniziale, sostituito dal medesimo decreto legge, che è stato in vigore dal 30-06-2003 fino alla data di applicazione della legge di conversione ( 13-08-2003).
1. Fuori dai centri abitati, durante la marcia dei veicoli a motore, ad eccezione dei veicoli iscritti nei registri A.S.I., Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico F.M.I., è obbligatorio l'uso delle luci di posizione, dei proiettori anabbaglianti e, se prescritte, delle luci della targa e delle luci di ingombro. Durante la marcia, per i ciclomotori ed i motocicli è obbligatorio l'uso dei predetti dispositivi anche nei centri abitati. Fuori dei casi indicati dall'articolo 153 comma 1, in luogo di questi dispositivi, se il veicolo ne è dotato, possono essere utilizzate le luci di marcia diurna.
(3) Con D.L. 27-06-2003, N°151 convertito, con modificazioni nella lagge 01-08-2003, N° 214 ( in "codice della strada" pag. E. 162 ) la cui entrata in vigore è stata fissata al 30-06-2003, sono stati abrogati i seguenti commi:
" 1-bis. Per i ciclomotori ed i motocicli, in qualsiasi condizione di marcia, è obbligatorio l'uso dei proiettori anabbaglianti e delle luci di posizione.
1 ter. Durante la marcia sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali è obbligatorio l'uso delle luci di posizione, delle luci della targa, dei proiettori anabbaglianti e, se prescritta, delle luci d'ingombro.
2. Ad eccezione dei velocipedi e dei ciclomotori a due ruote e dei motocicli, l'uso dei dispositivi di segnalazione visiva è obbligatorio anche durante la fermata o la sosta, a meno che il veicolo sia reso pienamente visibile dall'illuminazione pubblica o venga collocato fuori dalla careggiata. Tale obbligo sussiste anche se il veicolo si trova sulle corsie di emergenza".
CODICE DELLA STRADA 152.00.00